Aspettativa non retribuita: che cos’è e come funziona

L’aspettativa non retribuita, talvolta chiamata anche congedo non retribuito, è un periodo di pausa dal lavoro durante il quale il dipendente si assenta senza percepire la retribuzione. Il lavoratore ne fa esplicita richiesta al datore per motivi personali previsti dalla normativa vigente e, nonostante l’assenza dal servizio, mantiene il proprio posto di lavoro e il rapporto di lavoro.

La caratteristica principale sta nel fatto che il lavoratore non percepisce alcun compenso economico per tutta la durata dell’aspettativa.

Quest’ultima si differenzia quindi nettamente dall’aspettativa retribuita, dove invece la retribuzione continua ad essere corrisposta anche in costanza di assenza dal lavoro.

 In entrambe le situazioni il lavoratore ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo di aspettativa richiesto. Ciò significa che il datore di lavoro non può licenziare il dipendente solamente perché si è assentato dal lavoro facendo ricorso all’istituto dell’aspettativa.

Quando si può richiedere l’aspettativa non retribuita

Le ragioni che consentono ai lavoratori dipendenti di richiedere periodi di aspettativa non retribuita sono diverse e ben specificate dalla legge. Analizziamo nel dettaglio i motivi più ricorrenti.

Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari

La legge 53/2000 e il decreto ministeriale 278/2000 riconoscono espressamente la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari. La durata massima complessiva è di 2 anni, anche frazionati, nell’intero arco della vita lavorativa.

I gravi motivi familiari possono riguardare direttamente la persona del lavoratore oppure i suoi familiari e affini entro il terzo grado di parentela, come il coniuge, i figli, i genitori, i nonni, gli zii e via dicendo. Per familiari si intendono anche il convivente o il parte dell’unione civile, se la convivenza risulta da certificazione anagrafica.

Le situazioni che vengono considerate “gravi motivi” sono ad esempio: l’assistenza per malattie o disabilità di un familiare, impegno a seguito del decesso di un congiunto, altre condizioni di grave disagio personale in cui versa il dipendente, ad eccezione della malattia.

Aspettativa non retribuita per motivi personali

Oltre ai gravi motivi familiari, si può ottenere l’aspettativa non retribuita anche per ragioni personali del lavoratore dipendente. Tali motivi però non devono riguardare situazioni di malattia o maternità, per le quali sono previsti specifici istituti e tutele.

I motivi personali possono essere i più disparati: periodi di volontariato, attività formative extra-lavorative, situazioni di tossicodipendenza propria o di un familiare, ed altri motivi non meglio specificati rimessi alla discrezionalità del datore di lavoro. I contratti collettivi di settore possono anche prevedere ulteriori ipotesi tipiche di aspettativa non retribuita per esigenze del dipendente.

Aspettativa non retribuita per tossicodipendenti e loro familiari

Un caso specifico di aspettativa per motivi personali è quello riguardante i lavoratori affetti da tossicodipendenza e i loro familiari. L’articolo 124 del DPR 309/1990 consente infatti di ottenere periodi di aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di 3 anni complessivi, al fine di partecipare a programmi terapeutici e riabilitativi organizzati presso i servizi sanitari delle ASL.

Per avvalersi di questa particolare aspettativa è necessario che lo stato di tossicodipendenza sia stato accertato dal SERT competente. Anche in questo caso, i contratti collettivi possono prevedere requisiti o modalità specifiche di accesso all’aspettativa.

Aspettativa per formazione professionale

Un periodo di aspettativa non retribuita può inoltre essere richiesto, per una durata massima di 11 mesi complessivi, dai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità in azienda per motivi di studio e formazione professionale.

Nel dettaglio, i motivi validi per accedere all’aspettativa formativa sono: il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento di un diploma di scuola superiore o di un titolo accademico, la partecipazione ad attività formative diverse da quelle eventualmente già finanziate dal datore di lavoro.

Anche in questo caso, i contratti collettivi possono specificare le modalità di richiesta ed eventuali limiti numerici di dipendenti che possono simultaneamente avvalersi di questo tipo di aspettativa.

Aspettativa per cariche pubbliche

Una forma di aspettativa obbligatoria è quella prevista dalla Legge 300/1970 per i lavoratori del settore privato che vengono eletti a cariche politiche e pubbliche. Hanno quindi diritto all’aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato coloro che ricoprono, a titolo esemplificativo, le cariche di:

  • Deputato o senatore
  • Sindaco, presidente di provincia o di regione
  • Consigliere comunale o provinciale
  • Assessore comunale o provinciale

Analogamente, anche i dipendenti nominati a ricoprire cariche in enti pubblici locali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’aspettativa.

Aspettativa dal lavoro per cariche sindacali

I lavoratori del settore privato investiti di cariche sindacali a livello provinciale o nazionale hanno diritto, per tutta la durata del loro mandato, ad assentarsi dal lavoro fruendo dell’aspettativa non retribuita. L’aspettativa può essere fruita anche in modalità frazionata, come confermato dalla Cassazione.

Come richiedere l’aspettativa non retribuita

Vediamo ora in dettaglio qual è l’iter da seguire per avanzare correttamente richiesta di aspettativa non retribuita al datore di lavoro.

Il lavoratore interessato deve presentare formale domanda all’azienda, indirizzandola tipicamente all’ufficio personale o alle risorse umane. Nella richiesta vanno specificati tutti gli elementi essenziali, quali:

  • Durata dell’aspettativa richiesta
  • Motivazioni di base
  • Eventuali altre richieste accessorie (es. fruizione precedente delle ferie residue)

Se previsto dal contratto collettivo applicabile, vanno seguite le particolari procedure stabilite da quest’ultimo. Ad esempio, in caso di gravi motivi familiari, il datore deve fornire riscontro entro 10 giorni, oppure entro 3 giorni per i casi urgenti.

Documentazione necessaria

Unitamente alla domanda va prodotta idonea documentazione che comprovi l’effettiva sussistenza della motivazione addotta.

Ad esempio, per le aspettative familiari, certificati medici o di decesso. Per quelle formative, copia dell’iscrizione al corso di studi. Così da consentire al datore le necessarie verifiche.

In mancanza di previsioni del contratto collettivo, il datore di lavoro deve in ogni caso rispondere per iscritto alla richiesta di aspettativa entro 10 giorni. Può rifiutare l’aspettativa solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Aspetti contrattuali e previdenziali

Analizziamo ora quali sono le principali ricadute dell’aspettativa non retribuita su alcuni profili del rapporto di lavoro.

Conservazione del posto di lavoro

Come già accennato, per tutto il periodo di aspettativa non retribuita il lavoratore ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Il datore di lavoro non può quindi licenziarlo per il semplice fatto che si è assentato fruendo dell’aspettativa.

Divieto di svolgere altre attività lavorative

In linea generale, durante l’aspettativa non retribuita non è consentito al dipendente svolgere altre attività lavorative, nemmeno saltuarie o occasionali. Fa eccezione il caso in cui il datore di lavoro sia stato preventivamente informato e abbia autorizzato per iscritto lo svolgimento dell’ulteriore attività.

Mancato versamento dei contributi previdenziali

Dal momento che non c’è retribuzione, durante l’aspettativa non vengono versati i contributi previdenziali. Pertanto, il periodo non è utile ai fini pensionistici né per l’anzianità lavorativa. Rimane solo valido ai fini del computo complessivo degli anni lavorati.

Possibilità di riscatto dei contributi previdenziali

I periodi di aspettativa per gravi e comprovati motivi familiari possono però essere riscattati a fini pensionistici. Bisogna presentare apposita domanda all’INPS, documentando adeguatamente le motivazioni familiari che hanno causato l’aspettativa dal lavoro. Così da permettere il recupero contributivo.

Interruzione dell’aspettativa

L’aspettativa non retribuita può essere interrotta in qualunque momento nel caso in cui vengano meno le ragioni che ne hanno determinato la concessione. Ad esempio, se il familiare non ha più bisogno di assistenza o se il corso di studi per cui è stata chiesta viene interrotto.

Per interrompere l’aspettativa anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione di riprendere servizio. Non appena cessata la causa sospensiva, infatti, riprende l’ordinaria attività lavorativa.

In conclusione, l’istituto dell’aspettativa non retribuita risponde all’esigenza di contemperare le necessità personali e familiari del lavoratore con le esigenze organizzative aziendali.

Se utilizzata correttamente, rappresenta uno strumento utile di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

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